5 x mille: Quest’anno partecipa anche tu!
Destina il 5 per mille a CVM
Leggi governative prevedono la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e ad altri enti.
Destinando la tua quota a favore di CVM, solo apponendo una firma nell’apposito riquadro dei modelli di dichiarazione (CUD, 730/1, UNICO persone fisiche) potrai regalare tanti sorrisi ai bimbi africani.
Oltre alla firma basta indicare il Codice Fiscale del soggetto destinatario. La tua scelta non influisce su quella dell’8 permille e non cambia l’ammontare di imposte da pagare.
Con il tuo contributo, CVM provvederà a sostenere i progetti di approvvigionamento idrico, prevenzione AIDS e sostegno agli orfani in Etiopia e Tanzania. Perché il sorriso dei bambini è il nostro obiettivo.
E il tuo?
Codice fiscale della CVM: 0 0 3 1 6 1 4 0 4 3 3
Cos’è il “5 per mille”
La legge finanziaria ha previsto la possibilità della destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
La scelta del contribuente: come fare
Potrai destinare la quota del 5 per mille della tua imposta sul reddito delle persone fisiche (le società non avranno questa opportunità) relativa al periodo d’imposta, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD; UNICO persone fisiche).
E’ consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, devi altresì indicare il codice fiscale del soggetto cui intendi destinare la quota del 5 per mille.
La scelta di destinazione del 5 per mille non influisce su quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 e non cambia la quota di imposte.